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ITALIANEXPO IRAQ 2008


La Camera di Commercio I.A.A. di Rimini, al fine di agevolare l’export delle imprese della provincia, prevede la concessione di un contributo a fondo perduto a favore delle piccole imprese operanti nella provincia di Rimini, conformandosi alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, con le modalità e nei termini di cui alle seguenti norme di attuazione.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE E MOSTRE SPECIALIZZATE ALL’ESTERO

ART. 1 - Beneficiari
Sono ammesse alla particolare contribuzione le piccole imprese con sede operativa nella provincia di Rimini, iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Rimini che occupano fino a 50 dipendenti e in regola con il pagamento del diritto annuale, che partecipino a fiere e mostre all’estero, attraverso il noleggio e l’allestimento di aree espositive.
Sono escluse dalle presenti agevolazioni le imprese appartenenti ai settori disciplinati dal trattato CECA, ai settori della costruzione navale e dei trasporti.

ART. 2 - Oggetto dell’intervento
Le manifestazioni che potranno essere ammesse al contributo sono esclusivamente le fiere e mostre specializzate di qualsiasi settore svolte all’estero. Possono essere ammesse a contributo anche le “campionarie” che si svolgono all’estero, nei Paesi in cui non esistono manifestazioni specializzate di settore.

ART. 3 - Determinazione dell’intervento
L’ammissione al contributo e l’ammontare dello stesso saranno proposti dalla Commissione istituita presso la Camera di Commercio ed approvati dalla Giunta Camerale. Il contributo non potrà superare il 40% delle spese di noleggio ed allestimento stand nonché di interpretariato, opportunamente dimostrate da fotocopie autenticate di fatture quietanzate.
Il contributo non potrà superare € 3.000,00 per le fiere effettuate in Paesi extraeuropei, € 2.500,00 per fiere nell’ambito europeo.
I contributi saranno corrisposti nei limiti della somma stanziata per l’iniziativa. Pertanto, qualora le domande dovessero risultare in numero tale da non poter essere soddisfatte completamente, in riferimento alla disponibilità del fondo, la Commissione è autorizzata a ridurre la percentuale del contributo previsto. Ciascuna impresa potrà beneficiare dei contributi previsti una sola volta all’anno e per non più di quattro anni per la stessa manifestazione, con riduzione del contributo concedibile al 50% per il 3° e 4° anno.

ART. 4 - Regimi di erogazione dei contributi
Il contributo non è cumulabile con qualsivoglia agevolazione prevista da norme statali, regionali o comunitarie sullo stesso investimento e concessa da enti o istituzioni pubbliche.
I contributi concessi sulla base del presente disciplinare si intendono erogati in regime “de minimis” (Regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12/01/2001 pubblicato sulla GUCE L 10/30 del 13/01/2001). Ciò comporta che un’impresa non possa ottenere aiuti di fonte pubblica in regime “de minimis” per un importo complessivo superiore a € 100.000,00 nell’arco di tre anni e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere, nello stesso arco di tempo, altri aiuti pubblici in base a regimi d’aiuto autorizzati dalla Commissione.
Ai fini dell'applicazione di tale regime il rappresentante legale dell'azienda istante rilascerà, al momento della comunicazione di concessione del contributo, una dichiarazione attestante tutti i contributi ricevuti in regime “de minimis” nel triennio precedente.
Relativamente alle attività agricole, dell'allevamento e della pesca e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, dell'allevamento e della pesca, i contributi sono erogati con regime autorizzato dalla Commissione Europea (Aiuto di Stato n. 610/99 in GUCE C40/4 del 12/02/2000).

ART. 5 - Presentazione delle domande
Le imprese di cui al precedente art. 1 che intendano ottenere il contributo dovranno far pervenire la relativa domanda in carta intestata della ditta, con applicata marca da bollo in vigore, alla Camera di Commercio trenta giorni prima della data di inizio della manifestazione.
Non saranno prese in considerazione le domande presentate a manifestazione iniziata o a manifestazione conclusa.
La domanda, firmata dal legale rappresentante, dovrà contenere la dichiarazione che per la partecipazione alla manifestazione l’impresa non beneficerà di altri contributi e che i prodotti esposti sono di diretta produzione e/o commercializzazione.
Nella domanda l’impresa dovrà inoltre dichiarare di rientrare nella definizione di piccola impresa di cui all'art. 1 e di essere a conoscenza del presente disciplinare camerale in base al quale richiede le agevolazioni ed in particolare, per i contributi soggetti al regime "de minimis" di cui all'art. 4, delle disposizioni relative a tale regime.

ART. 6 - Liquidazione
I contributi saranno erogati annualmente per manifestazioni già effettuate, previa presentazione alla Camera di Commercio dei regolari documenti di spesa, entro 30 giorni dal termine della manifestazione e, in mancanza delle relative quietanze di pagamento, queste ultime dovranno essere presentate entro 60 giorni sempre dal termine della manifestazione.
Le fotocopie dei documenti di spesa (relativi a area, allestimento e interprete) dovranno essere presentate a mano unitamente agli originali, che verranno subito restituiti, o potranno essere spedite; nel secondo caso le fotocopie si accetteranno solo se accompagnate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativamente alla conformità all’originale.
La mancata presentazione dei documenti di spesa e delle relative quietanze di pagamento entro i termini sopra richiamati sarà considerata rinuncia al contributo.
Potrà essere erogato il contributo spettante ad imprese operanti per l'intero anno riferito all'evento oggetto della domanda di contributo, ma che, al momento della liquidazione, risultassero cessate e/o inattive.
Le richieste che non rispettino i termini di cui agli artt. 5 e 6, di presentazione della domanda (30 giorni prima) e/o dei documenti di spesa (30 giorni dopo la manifestazione), potranno essere prese in considerazione dopo aver dato priorità alle istanze risultanti regolari ed a condizione che rimanga una disponibilità nello stanziamento a bilancio per tale intervento.
In questo caso, la somma residua sarà ripartita proporzionalmente fra le domande risultanti "irregolari" e, comunque, in proporzione non superiore al 80% del contributo teoricamente spettante.
L’esame delle domande, con conclusiva proposta di liquidazione del contributo, è affidato ad apposita Commissione che redigerà il verbale da sottoporre all'approvazione della Giunta camerale.
La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibererà a maggioranza dei presenti.
Della citata Commissione sono chiamati a far parte:
- Presidenti (a turno): n. 1 membro di Giunta in rappresentanza degli artigiani, n. 1 membro di Giunta in rappresentanza delle piccole industrie, n. 1 membro di Giunta in rappresentanza del commercio, n. 1 membro di Giunta in rappresentanza dei servizi.
- Membri: n. 1 rappresentante delle Associazioni Industriali, n. 1 rappresentante delle Associazioni Artigiane, n. 1 rappresentante delle Associazioni del Commercio, Turismo e dei Servizi, n. 1 rappresentante delle Associazioni degli Agricoltori, n. 1 rappresentante delle Associazioni Cooperative.
- Il Segretario Generale della Camera di Commercio I.A.A. o suo delegato.
La Commissione, che sarà presieduta a turno dai Presidenti, avrà la propria sede presso la Camera di Commercio I.A.A., con Segreteria affidata a funzionario camerale.
Alle Associazioni verrà richiesto di nominare un membro effettivo e un membro supplente.

ART. 7 - Esclusioni
Non potranno essere ammesse a contributo le imprese che per la stessa manifestazione riceveranno contributi da altri Enti ed Organismi Pubblici.

N.B. Si fa presente che dalle somme che verranno corrisposte sarà detratta una ritenuta fiscale pari al 4% in base all’art. 28 del D.P.R. 29.09.1973 n. 600 più euro 1,29 per bolli. Successivamente la Ragioneria della Camera di Commercio rilascerà certificazione degli emolumenti corrisposti e delle ritenute fiscali operate.

Per maggiori informazioni:
Franca Pondi
Camera Commercio di Rimini
Tel. 0541/363732


MODULISTICA
Regolamento
Domanda
 
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