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ITALIANEXPO IRAQ 2008
La Camera di Commercio
I.A.A. di Rimini, al fine di agevolare l’export
delle imprese della provincia, prevede la concessione
di un contributo a fondo perduto a favore delle piccole
imprese operanti nella provincia di Rimini, conformandosi
alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato,
con le modalità e nei termini di cui alle seguenti
norme di attuazione.
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE E MOSTRE SPECIALIZZATE
ALL’ESTERO
ART. 1 - Beneficiari
Sono ammesse alla particolare contribuzione
le piccole imprese con sede operativa nella provincia
di Rimini, iscritte al Registro Imprese della Camera
di Commercio di Rimini che occupano fino a 50 dipendenti
e in regola con il pagamento del diritto annuale, che
partecipino a fiere e mostre all’estero, attraverso
il noleggio e l’allestimento di aree espositive.
Sono escluse dalle presenti agevolazioni le imprese
appartenenti ai settori disciplinati dal trattato CECA,
ai settori della costruzione navale e dei trasporti.
ART. 2 - Oggetto dell’intervento
Le manifestazioni che potranno essere ammesse
al contributo sono esclusivamente le fiere e mostre
specializzate di qualsiasi settore svolte all’estero.
Possono essere ammesse a contributo anche le “campionarie”
che si svolgono all’estero, nei Paesi in cui non
esistono manifestazioni specializzate di settore.
ART. 3 - Determinazione dell’intervento
L’ammissione al contributo e l’ammontare
dello stesso saranno proposti dalla Commissione istituita
presso la Camera di Commercio ed approvati dalla Giunta
Camerale. Il contributo non potrà superare il
40% delle spese di noleggio ed allestimento stand nonché
di interpretariato, opportunamente dimostrate da fotocopie
autenticate di fatture quietanzate.
Il contributo non potrà superare € 3.000,00
per le fiere effettuate in Paesi extraeuropei, €
2.500,00 per fiere nell’ambito europeo.
I contributi saranno corrisposti nei limiti della somma
stanziata per l’iniziativa. Pertanto, qualora
le domande dovessero risultare in numero tale da non
poter essere soddisfatte completamente, in riferimento
alla disponibilità del fondo, la Commissione
è autorizzata a ridurre la percentuale del contributo
previsto. Ciascuna impresa potrà beneficiare
dei contributi previsti una sola volta all’anno
e per non più di quattro anni per la stessa manifestazione,
con riduzione del contributo concedibile al 50% per
il 3° e 4° anno.
ART. 4 - Regimi di erogazione dei contributi
Il contributo non è cumulabile con qualsivoglia
agevolazione prevista da norme statali, regionali o
comunitarie sullo stesso investimento e concessa da
enti o istituzioni pubbliche.
I contributi concessi sulla base del presente disciplinare
si intendono erogati in regime “de minimis”
(Regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12/01/2001
pubblicato sulla GUCE L 10/30 del 13/01/2001). Ciò
comporta che un’impresa non possa ottenere aiuti
di fonte pubblica in regime “de minimis”
per un importo complessivo superiore a € 100.000,00
nell’arco di tre anni e non pregiudica la possibilità
del beneficiario di ottenere, nello stesso arco di tempo,
altri aiuti pubblici in base a regimi d’aiuto
autorizzati dalla Commissione.
Ai fini dell'applicazione di tale regime il rappresentante
legale dell'azienda istante rilascerà, al momento
della comunicazione di concessione del contributo, una
dichiarazione attestante tutti i contributi ricevuti
in regime “de minimis” nel triennio precedente.
Relativamente alle attività agricole, dell'allevamento
e della pesca e di trasformazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli, dell'allevamento e della pesca,
i contributi sono erogati con regime autorizzato dalla
Commissione Europea (Aiuto di Stato n. 610/99 in GUCE
C40/4 del 12/02/2000).
ART. 5 - Presentazione delle domande
Le imprese di cui al precedente art. 1 che
intendano ottenere il contributo dovranno far pervenire
la relativa domanda in carta intestata della ditta,
con applicata marca da bollo in vigore, alla Camera
di Commercio trenta giorni prima della data di inizio
della manifestazione.
Non saranno prese in considerazione le domande presentate
a manifestazione iniziata o a manifestazione conclusa.
La domanda, firmata dal legale rappresentante, dovrà
contenere la dichiarazione che per la partecipazione
alla manifestazione l’impresa non beneficerà
di altri contributi e che i prodotti esposti sono di
diretta produzione e/o commercializzazione.
Nella domanda l’impresa dovrà inoltre dichiarare
di rientrare nella definizione di piccola impresa di
cui all'art. 1 e di essere a conoscenza del presente
disciplinare camerale in base al quale richiede le agevolazioni
ed in particolare, per i contributi soggetti al regime
"de minimis" di cui all'art. 4, delle disposizioni
relative a tale regime.
ART. 6 - Liquidazione
I contributi saranno erogati annualmente per
manifestazioni già effettuate, previa presentazione
alla Camera di Commercio dei regolari documenti di spesa,
entro 30 giorni dal termine della manifestazione e,
in mancanza delle relative quietanze di pagamento, queste
ultime dovranno essere presentate entro 60 giorni sempre
dal termine della manifestazione.
Le fotocopie dei documenti di spesa (relativi a area,
allestimento e interprete) dovranno essere presentate
a mano unitamente agli originali, che verranno subito
restituiti, o potranno essere spedite; nel secondo caso
le fotocopie si accetteranno solo se accompagnate da
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
relativamente alla conformità all’originale.
La mancata presentazione dei documenti di spesa e delle
relative quietanze di pagamento entro i termini sopra
richiamati sarà considerata rinuncia al contributo.
Potrà essere erogato il contributo spettante
ad imprese operanti per l'intero anno riferito all'evento
oggetto della domanda di contributo, ma che, al momento
della liquidazione, risultassero cessate e/o inattive.
Le richieste che non rispettino i termini di cui agli
artt. 5 e 6, di presentazione della domanda (30 giorni
prima) e/o dei documenti di spesa (30 giorni dopo la
manifestazione), potranno essere prese in considerazione
dopo aver dato priorità alle istanze risultanti
regolari ed a condizione che rimanga una disponibilità
nello stanziamento a bilancio per tale intervento.
In questo caso, la somma residua sarà ripartita
proporzionalmente fra le domande risultanti "irregolari"
e, comunque, in proporzione non superiore al 80% del
contributo teoricamente spettante.
L’esame delle domande, con conclusiva proposta
di liquidazione del contributo, è affidato ad
apposita Commissione che redigerà il verbale
da sottoporre all'approvazione della Giunta camerale.
La Commissione è validamente costituita con la
presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibererà
a maggioranza dei presenti.
Della citata Commissione sono chiamati a far parte:
- Presidenti (a turno): n. 1 membro di Giunta in rappresentanza
degli artigiani, n. 1 membro di Giunta in rappresentanza
delle piccole industrie, n. 1 membro di Giunta in rappresentanza
del commercio, n. 1 membro di Giunta in rappresentanza
dei servizi.
- Membri: n. 1 rappresentante delle Associazioni Industriali,
n. 1 rappresentante delle Associazioni Artigiane, n.
1 rappresentante delle Associazioni del Commercio, Turismo
e dei Servizi, n. 1 rappresentante delle Associazioni
degli Agricoltori, n. 1 rappresentante delle Associazioni
Cooperative.
- Il Segretario Generale della Camera di Commercio I.A.A.
o suo delegato.
La Commissione, che sarà presieduta a turno dai
Presidenti, avrà la propria sede presso la Camera
di Commercio I.A.A., con Segreteria affidata a funzionario
camerale.
Alle Associazioni verrà richiesto di nominare
un membro effettivo e un membro supplente.
ART. 7 - Esclusioni
Non potranno essere ammesse a contributo le
imprese che per la stessa manifestazione riceveranno
contributi da altri Enti ed Organismi Pubblici.
N.B. Si fa presente che dalle somme
che verranno corrisposte sarà detratta una ritenuta
fiscale pari al 4% in base all’art. 28 del D.P.R.
29.09.1973 n. 600 più euro 1,29 per bolli. Successivamente
la Ragioneria della Camera di Commercio rilascerà
certificazione degli emolumenti corrisposti e delle
ritenute fiscali operate.
Per maggiori informazioni:
Franca Pondi
Camera Commercio di Rimini
Tel. 0541/363732
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