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ITALIANEXPO IRAQ 2008


CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE E MOSTRE SPECIALIZZATE ALL'ESTERO


La Camera di Commercio I.A.A. di Forlì-Cesena, al fine di agevolare l'export delle imprese della provincia, prevede la concessione di un contributo a fondo perduto, con le modalità e nei termini di cui alle seguenti norme di attuazione

ART.1 - Beneficiari
Sono ammesse alla contribuzione le micro, piccole e medie imprese (artigiane iscritte all'Albo provinciale e industriali) che appartengono al settore manifatturiero, informatico ed attività connesse (Cod.K, Istat Ateco 2002, voce 72 esclusa 72.5 - manutenzione e riparazione), di ricerca (Cod.73.1, Istat Ateco 2002), dei servizi di ingegneria integrata (Cod.74.20.02, Istat Ateco 2002), le micro, piccole e medie imprese che appartengono al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato CE, nonché le micro, piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e di vendita all'ingrosso.
Tutte le imprese che intendono beneficiare del contributo devono essere attive, avere la sede operativa nella provincia di Forlì-Cesena, essere in regola con il pagamento del diritto annuale, non avere subito protesti cambiari negli ultimi due anni e non avere in corso procedure concorsuali.
Per micro, piccole e medie imprese si intendono quelle definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata sulla GUCE L 124 del 20.05.2003; a tal fine il legale rappresentante dell'impresa dovrà, nella domanda di cui al successivo art.6, fare apposita dichiarazione. Sono escluse dalle presenti agevolazioni le imprese appartenenti al settore dei trasporti e carboniero.

ART. 2 - Criteri generali di concessione.
Ciascuna impresa potrà beneficiare dei contributi previsti una sola volta all'anno. L'ammissione al contributo e l'ammontare dello stesso saranno decisi dalla Giunta su proposta della Commissione di cui all’art. 8 sulla base delle risultanze istruttorie dell’unità organizzativa competente.
Il contributo non potrà superare il 50% delle spese * di noleggio ed allestimento stand nonché di interpretariato, opportunamente dimostrate con le modalità di cui all’art. 7.
I contributi saranno corrisposti nei limiti della somma stanziata per l'iniziativa. Pertanto, qualora le domande dovessero risultare in numero tale da non poter essere soddisfatte completamente, in riferimento alla disponibilità del fondo, la Giunta procederà alla riduzione proporzionale del contributo previsto.

ART. 3 - Oggetto dell'intervento
Le manifestazioni che potranno essere ammesse al contributo sono esclusivamente le fiere e mostre specializzate svolte all'estero. Possono essere ammesse a contributo anche le "campionarie" che si svolgono all'estero, nei Paesi in cui non esistono manifestazioni specializzate di settore.

ART. 4 - Regime di erogazione dei contributi
I contributi sono erogati in regime "de minimis" (Regolamento CE N. 1998/2006 della Commissione del 15.12.2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea L379/5 del 28/12/2006). Ciò comporta che un'impresa non possa ottenere aiuti di fonte pubblica in regime "de minimis" per un importo complessivo superiore a euro 200.000,00 durante il periodo che copre l’esercizio finanziario di concessione dell’aiuto e i due esercizi precedenti.

ART. 5 - Determinazione dell'intervento
I contributi concedibili non potranno superare i seguenti massimali:
· euro 6.000,00 per partecipazioni a fiere e mostre extra U.E. Ciascuna impresa potrà beneficiare dei contributi previsti per non più di 4 anni per la stessa manifestazione, con riduzione del contributo concedibile al 50% per il 3° e 4° anno;
· euro 3.000,00 per partecipazioni a fiere e mostre all’interno della U.E. Ciascuna impresa potrà beneficiare dei contributi per non più di 4 anni per la stessa manifestazione, con riduzione del contributo concedibile al 50% il 3° e 4° anno.
Svizzera e Montecarlo, ai fini dell’intervento, sono equiparate all'UE.
Non sono oggetto di contributo le manifestazioni svolte nel territorio della Repubblica di San Marino.

ART. 6 - Presentazione delle domande
Le imprese di cui al precedente art.1 che intendono ottenere il contributo dovranno far pervenire la relati-va domanda in carta intestata dell'impresa alla Camera di Commercio inderogabilmente prima della data di inizio della manifestazione. La domanda, firmata dal legale rappresentante, dovrà contenere la dichiarazione che per la partecipazione alla manifestazione l'impresa non beneficerà di altre agevolazioni di fonte pubblica.
Nella domanda l'impresa dovrà inoltre dichiarare di rientrare nella definizione di micro, piccola e media impresa come specificato all'art.1, di essere a conoscenza del disciplinare camerale in base al quale richiede il contributo nonché delle disposizioni relative al regime “de minimis” di cui all'art. 4.

ART. 7 - Liquidazione
I contributi saranno liquidati annualmente per manifestazioni già effettuate entro il termine di cui all’art.10, previa presentazione alla Camera di Commercio di copia conforme di fatture quietanzate, ovvero fotocopia della documentazione di spesa quietanzata accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni, ovvero apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni, entro 60 giorni dal termine dello svolgimento della manifestazione. L'esame delle domande, con conclusiva proposta di concessione del contributo, è affidato alla Commissione di cui all'art. 8, che relazionerà alla Giunta della Camera di Commercio. La concessione del contributo è disposta dalla Giunta camerale.
La liquidazione del contributo alle imprese è subordinata al ricevimento di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni relativamente agli aiuti "de minimis" ricevuti durante l’esercizio finanziario di concessione dell’aiuto e i due esercizi precedenti ed al rispetto dei limiti di cui all’art.4.

ART. 8 - Composizione della commissione
La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibererà a maggioranza dei presenti.
Della citata Commissione sono chiamati a far parte:
n.1 membro di Giunta in rappresentanza dell'artigianato, n.1 membro di Giunta in rappresentanza dell'industria, n.1 membro di Giunta in rappresentanza del commercio, n.1 rappresentante di Confindustria, n.1 rappresentante dell'Associazione piccole e medie industrie (A.P.I.), n.4 rappresentanti delle Associazioni artigiane, n.1 rappresentante delle Associazioni Cooperative, n.2 rappresentanti delle Associazioni degli Agricoltori, n.1 rappresentante delle Associazioni del Commercio, il Segretario Generale della Camera di Commercio I.A.A. o suo delegato. Il Presidente verrà scelto dalla Commissione.
La Commissione avrà la propria sede presso la Ca-mera di Commercio I.A.A., con Segreteria affidata a un funzionario dell'Ente.

ART. 9 - Esclusioni
Non potranno essere ammesse al beneficio le impre-se che per la stessa manifestazione riceveranno agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura da altri Enti ed Organismi Pubblici.

ART. 10 – Conclusione del Procedimento e disposizioni procedurali
La Camera di Commercio si riserva di effettuare controlli a campione sugli interventi finanziati, di richiedere qualsiasi altra documentazione che riterrà opportuna, sia a preventivo che a consuntivo, fissando un termine non superiore a 30 giorni ed applica, per quanto non previsto espressamente nel presente disciplinare, quanto disposto dal regolamento generale per la concessione di contributi camerali, di cui alla deliberazione del Consiglio camerale n. 23 del 27/11/2006 e dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.
In caso di richieste di materiale integrativo il termine finale di cui al presente articolo si intende sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta, mentre la mancata risposta dell’interessato, senza giustificato motivo, entro i termini prestabiliti deve intendersi quale rinuncia al contributo.
Al fine di permettere alla Commissione di cui all’art.8 del presente disciplinare, la valutazione unitaria di tutte le domande pervenute nell’anno, il procedimento di concessione del contributo si conclude entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, con provvedimento espresso della Giunta camerale.
L’unità organizzativa competente su tutto il procedimento è l’U.O. Internazionalizzazione, responsabile del procedimento è il responsabile dell’U.O.
Avverso il procedimento di non concessione del contributo in oggetto, è ammesso ricorso al T.A.R.

Nota bene
Si fa presente che alle somme che verranno corrisposte sarà detratta una ritenuta fiscale pari al 4% in base all'art.28 del D.P.R. 29.09.1973 n. 600 più Euro 1,81 per bolli. Successivamente l'U.O. Contabilità e Bilancio della Camera di Commercio rilascerà certificazione degli emolumenti corrisposti e delle ritenute fiscali.

Note
* Non sono considerate ammissibili le spese sostenute per il trasporto di merci e le spese di trasferta del personale


Per informazioni : ufficio.estero@fo.camcom.it

MODULISTICA
Domanda
Dichiarazione de Minimis
Dichiarazione sostitutiva per autentica fatture
Dichiarazione sostitutiva spese sostenute
Da utilizzare qualora non si intenda produrre copia delle fatture di spesa
Disciplinare
 
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