
ITALIANEXPO IRAQ 2008
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER
LA PARTECIPAZIONE A FIERE E MOSTRE SPECIALIZZATE ALL'ESTERO
La Camera di Commercio I.A.A. di Forlì-Cesena,
al fine di agevolare l'export delle imprese della provincia,
prevede la concessione di un contributo a fondo perduto,
con le modalità e nei termini di cui alle seguenti
norme di attuazione
ART.1 - Beneficiari
Sono ammesse alla contribuzione le micro, piccole
e medie imprese (artigiane iscritte all'Albo provinciale
e industriali) che appartengono al settore manifatturiero,
informatico ed attività connesse (Cod.K, Istat
Ateco 2002, voce 72 esclusa 72.5 - manutenzione e riparazione),
di ricerca (Cod.73.1, Istat Ateco 2002), dei servizi
di ingegneria integrata (Cod.74.20.02, Istat Ateco 2002),
le micro, piccole e medie imprese che appartengono al
settore della trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato
CE, nonché le micro, piccole e medie imprese
commerciali di vendita al dettaglio e di vendita all'ingrosso.
Tutte le imprese che intendono beneficiare del contributo
devono essere attive, avere la sede operativa nella
provincia di Forlì-Cesena, essere in regola con
il pagamento del diritto annuale, non avere subito protesti
cambiari negli ultimi due anni e non avere in corso
procedure concorsuali.
Per micro, piccole e medie imprese si intendono quelle
definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea
2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata sulla GUCE
L 124 del 20.05.2003; a tal fine il legale rappresentante
dell'impresa dovrà, nella domanda di cui al successivo
art.6, fare apposita dichiarazione. Sono escluse dalle
presenti agevolazioni le imprese appartenenti al settore
dei trasporti e carboniero.
ART. 2 - Criteri generali di concessione.
Ciascuna impresa potrà beneficiare dei
contributi previsti una sola volta all'anno. L'ammissione
al contributo e l'ammontare dello stesso saranno decisi
dalla Giunta su proposta della Commissione di cui all’art.
8 sulla base delle risultanze istruttorie dell’unità
organizzativa competente.
Il contributo non potrà superare il 50% delle
spese * di noleggio ed allestimento stand nonché
di interpretariato, opportunamente dimostrate con le
modalità di cui all’art. 7.
I contributi saranno corrisposti nei limiti della somma
stanziata per l'iniziativa. Pertanto, qualora le domande
dovessero risultare in numero tale da non poter essere
soddisfatte completamente, in riferimento alla disponibilità
del fondo, la Giunta procederà alla riduzione
proporzionale del contributo previsto.
ART. 3 - Oggetto dell'intervento
Le manifestazioni che potranno essere ammesse
al contributo sono esclusivamente le fiere e mostre
specializzate svolte all'estero. Possono essere ammesse
a contributo anche le "campionarie" che si
svolgono all'estero, nei Paesi in cui non esistono manifestazioni
specializzate di settore.
ART. 4 - Regime di erogazione dei contributi
I contributi sono erogati in regime "de
minimis" (Regolamento CE N. 1998/2006 della Commissione
del 15.12.2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
dell’Unione Europea L379/5 del 28/12/2006). Ciò
comporta che un'impresa non possa ottenere aiuti di
fonte pubblica in regime "de minimis" per
un importo complessivo superiore a euro 200.000,00 durante
il periodo che copre l’esercizio finanziario di
concessione dell’aiuto e i due esercizi precedenti.
ART. 5 - Determinazione dell'intervento
I contributi concedibili non potranno superare
i seguenti massimali:
· euro 6.000,00 per partecipazioni a fiere e
mostre extra U.E. Ciascuna impresa potrà beneficiare
dei contributi previsti per non più di 4 anni
per la stessa manifestazione, con riduzione del contributo
concedibile al 50% per il 3° e 4° anno;
· euro 3.000,00 per partecipazioni a fiere e
mostre all’interno della U.E. Ciascuna impresa
potrà beneficiare dei contributi per non più
di 4 anni per la stessa manifestazione, con riduzione
del contributo concedibile al 50% il 3° e 4°
anno.
Svizzera e Montecarlo, ai fini dell’intervento,
sono equiparate all'UE.
Non sono oggetto di contributo le manifestazioni svolte
nel territorio della Repubblica di San Marino.
ART. 6 - Presentazione delle domande
Le imprese di cui al precedente art.1 che intendono
ottenere il contributo dovranno far pervenire la relati-va
domanda in carta intestata dell'impresa alla Camera
di Commercio inderogabilmente prima della data di inizio
della manifestazione. La domanda, firmata dal legale
rappresentante, dovrà contenere la dichiarazione
che per la partecipazione alla manifestazione l'impresa
non beneficerà di altre agevolazioni di fonte
pubblica.
Nella domanda l'impresa dovrà inoltre dichiarare
di rientrare nella definizione di micro, piccola e media
impresa come specificato all'art.1, di essere a conoscenza
del disciplinare camerale in base al quale richiede
il contributo nonché delle disposizioni relative
al regime “de minimis” di cui all'art. 4.
ART. 7 - Liquidazione
I contributi saranno liquidati annualmente
per manifestazioni già effettuate entro il termine
di cui all’art.10, previa presentazione alla Camera
di Commercio di copia conforme di fatture quietanzate,
ovvero fotocopia della documentazione di spesa quietanzata
accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà resa ai sensi dell’art.19 del
D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni,
ovvero apposita dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28
Dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni, entro
60 giorni dal termine dello svolgimento della manifestazione.
L'esame delle domande, con conclusiva proposta di concessione
del contributo, è affidato alla Commissione di
cui all'art. 8, che relazionerà alla Giunta della
Camera di Commercio. La concessione del contributo è
disposta dalla Giunta camerale.
La liquidazione del contributo alle imprese è
subordinata al ricevimento di una dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del
D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni
relativamente agli aiuti "de minimis" ricevuti
durante l’esercizio finanziario di concessione
dell’aiuto e i due esercizi precedenti ed al rispetto
dei limiti di cui all’art.4.
ART. 8 - Composizione della commissione
La Commissione è validamente costituita
con la presenza della maggioranza dei suoi componenti
e delibererà a maggioranza dei presenti.
Della citata Commissione sono chiamati a far parte:
n.1 membro di Giunta in rappresentanza dell'artigianato,
n.1 membro di Giunta in rappresentanza dell'industria,
n.1 membro di Giunta in rappresentanza del commercio,
n.1 rappresentante di Confindustria, n.1 rappresentante
dell'Associazione piccole e medie industrie (A.P.I.),
n.4 rappresentanti delle Associazioni artigiane, n.1
rappresentante delle Associazioni Cooperative, n.2 rappresentanti
delle Associazioni degli Agricoltori, n.1 rappresentante
delle Associazioni del Commercio, il Segretario Generale
della Camera di Commercio I.A.A. o suo delegato. Il
Presidente verrà scelto dalla Commissione.
La Commissione avrà la propria sede presso la
Ca-mera di Commercio I.A.A., con Segreteria affidata
a un funzionario dell'Ente.
ART. 9 - Esclusioni
Non potranno essere ammesse al beneficio le
impre-se che per la stessa manifestazione riceveranno
agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura da altri
Enti ed Organismi Pubblici.
ART. 10 – Conclusione del Procedimento
e disposizioni procedurali
La Camera di Commercio si riserva di effettuare
controlli a campione sugli interventi finanziati, di
richiedere qualsiasi altra documentazione che riterrà
opportuna, sia a preventivo che a consuntivo, fissando
un termine non superiore a 30 giorni ed applica, per
quanto non previsto espressamente nel presente disciplinare,
quanto disposto dal regolamento generale per la concessione
di contributi camerali, di cui alla deliberazione del
Consiglio camerale n. 23 del 27/11/2006 e dalla Legge
7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.
In caso di richieste di materiale integrativo il termine
finale di cui al presente articolo si intende sospeso
fino al ricevimento della documentazione richiesta,
mentre la mancata risposta dell’interessato, senza
giustificato motivo, entro i termini prestabiliti deve
intendersi quale rinuncia al contributo.
Al fine di permettere alla Commissione di cui all’art.8
del presente disciplinare, la valutazione unitaria di
tutte le domande pervenute nell’anno, il procedimento
di concessione del contributo si conclude entro il 30
giugno dell’anno successivo a quello di riferimento,
con provvedimento espresso della Giunta camerale.
L’unità organizzativa competente su tutto
il procedimento è l’U.O. Internazionalizzazione,
responsabile del procedimento è il responsabile
dell’U.O.
Avverso il procedimento di non concessione del contributo
in oggetto, è ammesso ricorso al T.A.R.
Nota bene
Si fa presente che alle somme che verranno
corrisposte sarà detratta una ritenuta fiscale
pari al 4% in base all'art.28 del D.P.R. 29.09.1973
n. 600 più Euro 1,81 per bolli. Successivamente
l'U.O. Contabilità e Bilancio della Camera di
Commercio rilascerà certificazione degli emolumenti
corrisposti e delle ritenute fiscali.
Note
* Non sono considerate ammissibili le spese
sostenute per il trasporto di merci e le spese di trasferta
del personale
Per informazioni : ufficio.estero@fo.camcom.it
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