
ITALIANEXPO IRAQ 2008
Regolamento per la concessione
di contributi alle imprese per la partecipazione autonoma
a manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale
all’Estero o in Italia.
Premessa
La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
di Catania (di seguito denominata Camera di Commercio),
nel quadro delle proprie funzioni di supporto e di promozione
degli interessi generali delle imprese, promuove azioni
di sostegno dei processi di sviluppo di mercato e di
internazionalizzazione delle imprese catanesi, da un
lato rafforzando la proiezione sugli scenari globali
delle aziende che già vi operano, dall’altro
orientando ed accompagnando le imprese che intendano
affacciarsi sui mercati stranieri per la prima volta.
Il presente regolamento camerale riguarda i criteri
e le modalità per la concessione di contributi,
sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e per l’attribuzione
di vantaggi economici in conformità all’art.
12 della L. 7 agosto 1990, n. 241, a sostegno delle
spese a carico dei soggetti di cui all’art. 1,
inerenti la partecipazione autonoma a manifestazioni
fieristiche specializzate di riconosciuta rilevanza
internazionale.
Il regolamento è rispondente alle condizioni
di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione
del 15 dicembre 2006 (de minimis) pubblicato in GUUE
L 379/5 del 28.12.2006. (*)
ARTICOLO 1 – Soggetti beneficiari e requisiti
di ammissione
1. Potranno accedere ai contributi camerali
a. le imprese, loro cooperative, consorzi o associazioni
di imprese con sede in provincia di Catania le quali
dovranno:
• Essere iscritte al Registro delle Imprese ed
in regola con la denuncia di inizio attività,
salvo le Associazioni Temporanee di Imprese non obbligate
all’iscrizione;
• Non essere soggette alle procedure concorsuali,
di cui al R.D. 16 giugno 1942, n. 267;
• Non aver beneficiato, per l’anno in corso,
di contributi camerali per la partecipazione autonoma
a manifestazioni fieristiche.
b. le associazioni di categoria e quelle di rappresentanza
del mondo cooperativo che partecipano direttamente o
in apparentamento al Consiglio camerale.
2. I soggetti beneficiari non dovranno inoltre aver
conseguito o conseguire contributi in misura superiore
a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria in materia
di aiuti “de minimis” Regolamento CE n.
1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato
in GUUE L 379/5 del 28.12.2006. (*)
ARTICOLO 2 – Oggetto degli interventi
1. Potranno beneficiare del contributo camerale i soggetti
di cui all’art. 1 che parteciperanno in via autonoma
a manifestazioni fieristiche specializzate di riconosciuta
rilevanza internazionale, relative a qualsiasi settore,
previste nel corso dell’anno solare o che abbiano
comunque inizio entro il 31 gennaio dell’anno
successivo.
2. Non saranno ammesse a contributo le imprese che parteciperanno
a manifestazioni fieristiche ove è prevista la
presenza della Camera di commercio.
ARTICOLO 3 – Spese ammissibili e determinazione
degli interventi
1. Saranno ammissibili a contributo le seguenti spese:
a. Locazione e allestimento della superficie espositiva;
b. Iscrizione alla manifestazione fieristica;
c. Iscrizione al catalogo ufficiale della fiera;
d. Servizio interprete simultaneo commerciale
2. Il contributo sarà concesso in base alle risorse
disponibili ed al numero delle aziende che partecipano
sulla base della valutazione della Giunta camerale.
Il contributo, che non potrà comunque superare
€ 3.000,00, sarà concesso per un importo
pari massimo al 75% delle spese ammissibili indicate
a preventivo, nel rispetto dei limiti previsti dalla
normativa vigente.
3. L’IVA è esclusa dal rimborso eccetto
i casi di soggetti che non siano titolari di P.IVA o
nel caso di soggetti per cui l’IVA non è
assolutamente detraibile.
ARTICOLO 4 – Ammissione
1. L’Ente camerale effettuerà, a suo insindacabile
giudizio, l’istruttoria relativa alla concessione
del contributo sulla base della documentazione prodotta.
L’ammissione delle domande verrà effettuata
in base all’ordine di arrivo al protocollo della
Camera di commercio, facendo fede il rapporto risultante
dal telefax del ricevente, dalla posta elettronica certificata
o il timbro postale a data dell’ufficio postale
accettante, mentre l’ammontare dello stesso sarà
deciso dall’Ente camerale in base ai criteri del
precedente art. 3 fino ad esaurimento del fondo previsto.
ARTICOLO 5 – Presentazione delle domande.
1. A pena di esclusione, le domande di partecipazione,
formulate conformemente al modello allegato, dovranno
essere trasmesse alla Camera di commercio a mezzo fax
(095.7361378), posta elettronica certificata o a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento alla Camera di
commercio, Ufficio Promozione, via Cappuccini n. 2,
95124 Catania (agli effetti dell’osservanza del
termine stabilito per la presentazione della domanda
farà fede il timbro postale a data dell’ufficio
postale accettante) almeno 60 giorni prima della manifestazione
fieristica per la quale si richiede il contributo.
2. La Camera di commercio dovrà verificare l’esattezza
dei dati contenuti nelle domande e potrà richiedere
per iscritto, a tal fine, informazioni aggiuntive e
documentazione integrativa fissando un termine di 15
giorni solari. La mancata risposta dell’interessato
ovvero la mancata produzione della documentazione, senza
giustificato motivo, entro i termini assegnati, dovrà
intendersi quale rinuncia alla richiesta di finanziamento
camerale.
3. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante,
dovrà contenere:
- generalità, sede, residenza, numero di codice
fiscale e eventuale partita I.V.A. del richiedente;
- l’esatta denominazione della manifestazione
fieristica alla quale si intende partecipare;
- copia del modulo di partecipazione alla manifestazione
fieristica in oggetto debitamente compilato (in caso
al momento della domanda di partecipazione al bando
il soggetto richiedente non fosse ancora in possesso
del suddetto modulo, questo potrà essere allegato
successivamente, e comunque non oltre 30 giorni precedenti
l’inizio della manifestazione);
- copia dell’accettazione da parte dell’Ente
fieristico che organizza la manifestazione, da produrre
in ogni caso entro 30 giorni precedenti la manifestazione
per cui si richiede il contributo;
- dichiarazione di responsabilità che per la
stessa manifestazione non ha richiesto contributi ad
altri enti pubblici e, qualora sia richiesto, la somma
tra contributo camerale e contributi di altri enti non
superi le soglie previste dal “de minimis”;
- il piano finanziario delle spese da considerarsi IVA
esclusa e di eventuali ulteriori contributi pubblici
legati alla partecipazione alla manifestazione fieristica;
- l’entità del contributo richiesto all’Ente
camerale;
- la disponibilità a fornire tutti gli elementi
informativi e di valutazione, nonché la documentazione
che si rendesse necessario acquisire in sede di istruttoria
della pratica;
- nel caso di consorzi o associazioni le indicazioni
relative alle eventuali modalità di pagamento
ed all’assoggettamento alla ritenuta d’acconto
del 4% ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 600/73;
- l’indicazione dell’ammontare di aiuti
pubblici ottenuti nell’arco del triennio precedente,
ai sensi del Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione
del 15 dicembre 2006, pubblicato in GUUE L 379/5 del
28.12.2006;
- l’impegno del proponente:
- a presentare tempestivamente, su richiesta della Camera
di commercio, la documentazione giustificativa delle
affermazioni o dichiarazioni rilasciate al momento della
presentazione della domanda;
- a dare visibilità esterna al finanziamento
camerale;
- a produrre, entro il termine di 30 giorni dalla chiusura
della manifestazione fieristica, la documentazione necessaria
alla liquidazione del contributo eventualmente concesso.
4. Condizione necessaria alla concessione dell’eventuale
contributo sarà che i potenziali beneficiari
siano in regola:
- Con il pagamento dei diritti camerali annuali (ove
previsto);
- Con il pagamento della quota di partecipazione relativa
a iniziative di promozione organizzate dall’Ente
camerale.
ARTICOLO 6 – Liquidazione
1. L’Ente camerale darà comunicazione scritta
al soggetto interessato dell’intervenuta adozione
del provvedimento in ordine al contributo, precisandone,
in caso di accoglimento, l’importo ed invitandolo
a trasmettere all’Ufficio promozione entro 30
giorni dalla conclusione della manifestazione fieristica,
salvo proroga motivata, la documentazione prevista.
2. Qualora non sia data risposta, senza giustificato
motivo, entro il termine predetto, o la documentazione
trasmessa sia incompleta o irregolare, o si renda necessaria
una richiesta di chiarimenti, si provvederà a
darne comunicazione scritta all’interessato fissando
un ulteriore termine di 15 giorni solari. La mancata
risposta dell’interessato, ovvero la mancata produzione
della documentazione, senza giustificato motivo, entro
il termine assegnato, dovrà intendersi quale
rinuncia al finanziamento camerale. In tal caso, verrà
disposta la revoca della concessione del contributo.
3. L’erogazione del contributo avverrà
entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento
della documentazione completa e regolare.
4. Il contributo sarà proporzionalmente ridotto,
in sede di liquidazione, nei seguenti casi:
a. quando le spese rendicontate ammissibili sono inferiori
alle spese preventivate;
b. quando il totale delle entrate riferibili al progetto,
incluso il contributo camerale, è superiore alla
spesa rendicontata.
ARTICOLO 7 – Documentazione da produrre
per la liquidazione dell’intervento finanziario.
1. Entro il termine di cui al precedente art. 6 dovrà
essere presentata la seguente documentazione
a. il rendiconto analitico delle spese sostenute e delle
eventuali entrate;
b. l’elenco dei documenti di spesa che vengono
allegati in copia e i dati per la loro individuazione,
tra cui importi ed estremi delle fatture quietanzate
e degli altri documenti di spesa.
c. l’indicazione che gli originali dei documenti
sono a disposizione per eventuali richieste e verifiche
a campione della Camera di commercio;
ARTICOLO 8 – Risoluzione controversie
e avvertenze
1. Le parti si impegnano preliminarmente a sottoporre
ogni eventuale controversia a conciliazione secondo
la procedura prevista dallo Statuto-Regolamento della
Camera Arbitrale e di Conciliazione della Camera di
commercio di Catania. La conciliazione verrà
condotta da un conciliatore indipendente nominato conformemente
al suddetto Statuto-Regolamento. Nel caso in cui la
conciliazione non dovesse aver luogo per qualsiasi motivo,
resta convenzionalmente stabilita la competenza del
Foro di Catania
2. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”
e sue successive modifiche, il procedimento amministrativo
riferito al presente regolamento sarà assegnato
all’Ufficio Promozione della Camera di commercio.
3. I dati e le informazioni richiesti dal modulo del
presente regolamento saranno trattati ai fini delle
attività istituzionali dell’Ente camerale,
ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice
in materia di protezione dei dati personali”.
(*) “De minimis”
L’agevolazione è concessa con le modalità,
i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti “de
minimis” di cui al Regolamento della Commissione
Europea n. 69/2001, relativo all’applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza
minore (“de minimis”), pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, serie
L n. 10, del 13 gennaio 2001. Il regime di aiuti “de
minimis” consente all’impresa di ottenere
aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria
“de minimis”, complessivamente non superiori
a euro 200.000,00 su un periodo di tre anni. Al riguardo
dovrà essere presentata esplicita attestazione
sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime
“de minimis”.
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