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ITALIANEXPO IRAQ 2008


Regolamento per la concessione di contributi alle imprese per la partecipazione autonoma a manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale all’Estero o in Italia.

Premessa
La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catania (di seguito denominata Camera di Commercio), nel quadro delle proprie funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese, promuove azioni di sostegno dei processi di sviluppo di mercato e di internazionalizzazione delle imprese catanesi, da un lato rafforzando la proiezione sugli scenari globali delle aziende che già vi operano, dall’altro orientando ed accompagnando le imprese che intendano affacciarsi sui mercati stranieri per la prima volta.
Il presente regolamento camerale riguarda i criteri e le modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici in conformità all’art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241, a sostegno delle spese a carico dei soggetti di cui all’art. 1, inerenti la partecipazione autonoma a manifestazioni fieristiche specializzate di riconosciuta rilevanza internazionale.
Il regolamento è rispondente alle condizioni di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 (de minimis) pubblicato in GUUE L 379/5 del 28.12.2006. (*)

ARTICOLO 1 – Soggetti beneficiari e requisiti di ammissione
1. Potranno accedere ai contributi camerali
a. le imprese, loro cooperative, consorzi o associazioni di imprese con sede in provincia di Catania le quali dovranno:
• Essere iscritte al Registro delle Imprese ed in regola con la denuncia di inizio attività, salvo le Associazioni Temporanee di Imprese non obbligate all’iscrizione;
• Non essere soggette alle procedure concorsuali, di cui al R.D. 16 giugno 1942, n. 267;
• Non aver beneficiato, per l’anno in corso, di contributi camerali per la partecipazione autonoma a manifestazioni fieristiche.
b. le associazioni di categoria e quelle di rappresentanza del mondo cooperativo che partecipano direttamente o in apparentamento al Consiglio camerale.
2. I soggetti beneficiari non dovranno inoltre aver conseguito o conseguire contributi in misura superiore a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti “de minimis” Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato in GUUE L 379/5 del 28.12.2006. (*)

ARTICOLO 2 – Oggetto degli interventi
1. Potranno beneficiare del contributo camerale i soggetti di cui all’art. 1 che parteciperanno in via autonoma a manifestazioni fieristiche specializzate di riconosciuta rilevanza internazionale, relative a qualsiasi settore, previste nel corso dell’anno solare o che abbiano comunque inizio entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
2. Non saranno ammesse a contributo le imprese che parteciperanno a manifestazioni fieristiche ove è prevista la presenza della Camera di commercio.

ARTICOLO 3 – Spese ammissibili e determinazione degli interventi

1. Saranno ammissibili a contributo le seguenti spese:
a. Locazione e allestimento della superficie espositiva;
b. Iscrizione alla manifestazione fieristica;
c. Iscrizione al catalogo ufficiale della fiera;
d. Servizio interprete simultaneo commerciale
2. Il contributo sarà concesso in base alle risorse disponibili ed al numero delle aziende che partecipano sulla base della valutazione della Giunta camerale. Il contributo, che non potrà comunque superare € 3.000,00, sarà concesso per un importo pari massimo al 75% delle spese ammissibili indicate a preventivo, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.
3. L’IVA è esclusa dal rimborso eccetto i casi di soggetti che non siano titolari di P.IVA o nel caso di soggetti per cui l’IVA non è assolutamente detraibile.

ARTICOLO 4 – Ammissione
1. L’Ente camerale effettuerà, a suo insindacabile giudizio, l’istruttoria relativa alla concessione del contributo sulla base della documentazione prodotta. L’ammissione delle domande verrà effettuata in base all’ordine di arrivo al protocollo della Camera di commercio, facendo fede il rapporto risultante dal telefax del ricevente, dalla posta elettronica certificata o il timbro postale a data dell’ufficio postale accettante, mentre l’ammontare dello stesso sarà deciso dall’Ente camerale in base ai criteri del precedente art. 3 fino ad esaurimento del fondo previsto.

ARTICOLO 5 – Presentazione delle domande.
1. A pena di esclusione, le domande di partecipazione, formulate conformemente al modello allegato, dovranno essere trasmesse alla Camera di commercio a mezzo fax (095.7361378), posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Camera di commercio, Ufficio Promozione, via Cappuccini n. 2, 95124 Catania (agli effetti dell’osservanza del termine stabilito per la presentazione della domanda farà fede il timbro postale a data dell’ufficio postale accettante) almeno 60 giorni prima della manifestazione fieristica per la quale si richiede il contributo.
2. La Camera di commercio dovrà verificare l’esattezza dei dati contenuti nelle domande e potrà richiedere per iscritto, a tal fine, informazioni aggiuntive e documentazione integrativa fissando un termine di 15 giorni solari. La mancata risposta dell’interessato ovvero la mancata produzione della documentazione, senza giustificato motivo, entro i termini assegnati, dovrà intendersi quale rinuncia alla richiesta di finanziamento camerale.
3. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere:
- generalità, sede, residenza, numero di codice fiscale e eventuale partita I.V.A. del richiedente;
- l’esatta denominazione della manifestazione fieristica alla quale si intende partecipare;
- copia del modulo di partecipazione alla manifestazione fieristica in oggetto debitamente compilato (in caso al momento della domanda di partecipazione al bando il soggetto richiedente non fosse ancora in possesso del suddetto modulo, questo potrà essere allegato successivamente, e comunque non oltre 30 giorni precedenti l’inizio della manifestazione);
- copia dell’accettazione da parte dell’Ente fieristico che organizza la manifestazione, da produrre in ogni caso entro 30 giorni precedenti la manifestazione per cui si richiede il contributo;
- dichiarazione di responsabilità che per la stessa manifestazione non ha richiesto contributi ad altri enti pubblici e, qualora sia richiesto, la somma tra contributo camerale e contributi di altri enti non superi le soglie previste dal “de minimis”;
- il piano finanziario delle spese da considerarsi IVA esclusa e di eventuali ulteriori contributi pubblici legati alla partecipazione alla manifestazione fieristica;
- l’entità del contributo richiesto all’Ente camerale;
- la disponibilità a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione che si rendesse necessario acquisire in sede di istruttoria della pratica;
- nel caso di consorzi o associazioni le indicazioni relative alle eventuali modalità di pagamento ed all’assoggettamento alla ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 600/73;
- l’indicazione dell’ammontare di aiuti pubblici ottenuti nell’arco del triennio precedente, ai sensi del Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato in GUUE L 379/5 del 28.12.2006;
- l’impegno del proponente:
- a presentare tempestivamente, su richiesta della Camera di commercio, la documentazione giustificativa delle affermazioni o dichiarazioni rilasciate al momento della presentazione della domanda;
- a dare visibilità esterna al finanziamento camerale;
- a produrre, entro il termine di 30 giorni dalla chiusura della manifestazione fieristica, la documentazione necessaria alla liquidazione del contributo eventualmente concesso.
4. Condizione necessaria alla concessione dell’eventuale contributo sarà che i potenziali beneficiari siano in regola:
- Con il pagamento dei diritti camerali annuali (ove previsto);
- Con il pagamento della quota di partecipazione relativa a iniziative di promozione organizzate dall’Ente camerale.

ARTICOLO 6 – Liquidazione
1. L’Ente camerale darà comunicazione scritta al soggetto interessato dell’intervenuta adozione del provvedimento in ordine al contributo, precisandone, in caso di accoglimento, l’importo ed invitandolo a trasmettere all’Ufficio promozione entro 30 giorni dalla conclusione della manifestazione fieristica, salvo proroga motivata, la documentazione prevista.
2. Qualora non sia data risposta, senza giustificato motivo, entro il termine predetto, o la documentazione trasmessa sia incompleta o irregolare, o si renda necessaria una richiesta di chiarimenti, si provvederà a darne comunicazione scritta all’interessato fissando un ulteriore termine di 15 giorni solari. La mancata risposta dell’interessato, ovvero la mancata produzione della documentazione, senza giustificato motivo, entro il termine assegnato, dovrà intendersi quale rinuncia al finanziamento camerale. In tal caso, verrà disposta la revoca della concessione del contributo.
3. L’erogazione del contributo avverrà entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa e regolare.
4. Il contributo sarà proporzionalmente ridotto, in sede di liquidazione, nei seguenti casi:
a. quando le spese rendicontate ammissibili sono inferiori alle spese preventivate;
b. quando il totale delle entrate riferibili al progetto, incluso il contributo camerale, è superiore alla spesa rendicontata.

ARTICOLO 7 – Documentazione da produrre per la liquidazione dell’intervento finanziario.
1. Entro il termine di cui al precedente art. 6 dovrà essere presentata la seguente documentazione
a. il rendiconto analitico delle spese sostenute e delle eventuali entrate;
b. l’elenco dei documenti di spesa che vengono allegati in copia e i dati per la loro individuazione, tra cui importi ed estremi delle fatture quietanzate e degli altri documenti di spesa.
c. l’indicazione che gli originali dei documenti sono a disposizione per eventuali richieste e verifiche a campione della Camera di commercio;

ARTICOLO 8 – Risoluzione controversie e avvertenze
1. Le parti si impegnano preliminarmente a sottoporre ogni eventuale controversia a conciliazione secondo la procedura prevista dallo Statuto-Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Camera di commercio di Catania. La conciliazione verrà condotta da un conciliatore indipendente nominato conformemente al suddetto Statuto-Regolamento. Nel caso in cui la conciliazione non dovesse aver luogo per qualsiasi motivo, resta convenzionalmente stabilita la competenza del Foro di Catania
2. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e sue successive modifiche, il procedimento amministrativo riferito al presente regolamento sarà assegnato all’Ufficio Promozione della Camera di commercio.
3. I dati e le informazioni richiesti dal modulo del presente regolamento saranno trattati ai fini delle attività istituzionali dell’Ente camerale, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

(*) “De minimis”
L’agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti “de minimis” di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 69/2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, serie L n. 10, del 13 gennaio 2001. Il regime di aiuti “de minimis” consente all’impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria “de minimis”, complessivamente non superiori a euro 200.000,00 su un periodo di tre anni. Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime “de minimis”.

MODULISTICA
Regolamento
 
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