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ITALIANEXPO IRAQ 2008

INTERVENTI PROMOZIONALI
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Art.1
Criteri generali

La Camera di Commercio I.A.A. di Caltanissetta, in richiamo ai principi contenuti nella Circolare Ministeriale n. 3238/c del 04/03/91, a norma dell'art.2, comma 1, della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e all’art. 2 della L.R. 29/95, conformemente a quanto previsto dallo Statuto, contribuisce alla realizzazione di iniziative aventi per scopo l'incremento della produzione ed il miglioramento delle condizioni economiche e sociali della provincia nel rispetto del principio di sussidiarietà.
In assolvimento a tale funzione, l'Ente camerale inserisce annualmente nel proprio bilancio adeguati stanziamenti per interventi relativi a:
- partecipazione ad iniziative economiche promosse da Associazioni di categoria degli imprenditori e dei consumatori o da soggetti pubblici congiuntamente ad una o più delle predette associazioni;
- attuazione di iniziative di sostegno delle imprese per il raggiungimento di obbiettivi di sviluppo economico, per le quali i criteri generali di intervento sono fissati nel presente regolamento.

L'Ente camerale realizza i propri interventi tenendo conto dei seguenti criteri generali:

- sostenere le iniziative supportate da una adeguata progettazione, che prevedano tempi certi di realizzazione e consentano all'Ente camerale di assoggettare l'attività a controlli e verifiche anche periodiche, qualora ritenuto opportuno;
- privilegiare le azioni interessanti più settori economici;
- dare la priorità ad iniziative che si inseriscano in programmi di sviluppo rispetto ad iniziative di carattere sporadico ed occasionale;
- privilegiare le iniziative che abbiano incidenza diretta e duratura sul sistema economico provinciale rispetto a quelle che abbiano riflessi indiretti o soltanto temporanei;
- sostenere prioritariamente le iniziative che abbiano lo scopo di fornire servizi di interesse comune degli operatori.

Art.2
Soggetti beneficiari che possono accedere ai finanziamenti della Camera

Enti ed organismi privati portatori di interessi diffusi e collettivi del sistema delle imprese o componenti del tessuto sociale, quali Associazioni di imprenditori, Consorzi di imprese, Associazioni dei Consumatori;
Enti pubblici ed organismi a prevalente capitale pubblico per progetti condivisi nell'interesse dell'economia provinciale;
imprese, professionisti e cittadini in relazione a progetti ed interventi di rilevante impatto per le imprese della provincia, in conformità al presente regolamento.

Non possono, in nessun caso, essere beneficiari di finanziamenti della Camera, a qualsiasi titolo:

1. i partiti politici e le associazioni agli stessi collegate;
2. gli organi di comunicazione di massa e di stampa;
3. le iniziative ed i progetti già realizzati anche solo parzialmente;
4. le iniziative finalizzate al solo funzionamento degli Enti ed organismi richiedenti;
5. le iniziative alle quali non sia garantito l'accesso a tutte le imprese operanti nel settore specifico, indipendentemente dall'appartenenza a tale organismo.

Art.3
Linee programmatiche

I singoli provvedimenti di Giunta riguardanti la concessione di contributi dovranno avere come punto di riferimento le linee programmatiche approvate annualmente dal Consiglio.
Gli interventi di supporto finanziario terranno conto dei seguenti fattori: risorse disponibili rapportate alla previsione di richiesta nell'anno; esigenze prioritarie di miglioramento strutturale del sistema economico locale e delle sue componenti settoriali;
situazione congiunturale dei settori economici provinciali; indirizzi della politica economica governativa e regionale.
Per iniziative di rilievo interessanti gran numero di soggetti dovranno essere adottate adeguate forme di pubblicità.

Art. 4
Richieste di contributo

I soggetti di cui all’art. 2, che intendono ottenere contributi di qualsiasi genere per il sostegno di una iniziativa rilevante ai fini della promozione dell'economia provinciale devono presentare preventiva domanda alla Camera di Commercio, entro il termine perentorio di 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
La domanda, sottoscritta dal responsabile dell'organismo promotore dell'iniziativa o dal legale rappresentante dell'Ente, deve contenere:

1. la denominazione, la sede e l'eventuale Partita IVA del soggetto richiedente ovvero del soggetto incaricato dal richiedente della gestione dell'iniziativa, al quale liquidare l'eventuale contributo;
2. una illustrazione dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo;
3. il piano finanziario, debitamente firmato, delle entrate e delle spese previste per l'iniziativa; detto piano deve essere redatto in forma analitica e deve contenere, tra le entrate, i contributi richiesti ad altri Enti pubblici ed i proventi dell'iniziativa (per qualunque titolo e natura);
4. la misura del contributo richiesto all'Ente camerale, che non potrà eccedere il 50% del totale dei costi previsti per l'iniziativa, e che comunque potrà dar luogo, al massimo, al pareggio tra entrate e uscite a consuntivo, sempre nel rispetto del 50%.

Nella spesa ammessa a contributo, al netto di IVA se soggettivamente detraibile, potranno rientrare solo quelle voci che siano chiaramente e specificatamente imputabili all'iniziativa, da comprovare successivamente con regolari giustificativi di spesa. Le spese generali (energia elettrica, telefoniche ...) saranno riconosciute nella misura massima del 15% degli oneri documentati. Saranno invece escluse quelle spese che, per il loro palese carattere di marginalità o voluttuarietà, siano chiaramente da ritenersi di scarsa o nessuna utilità ai fini dello svolgimento dell'iniziativa stessa:


I soggetti richiedenti sono tenuti a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione, che si rendessero necessari in sede di istruttoria sotto pena di inammissibilità del beneficio.

Art. 5
Istruttoria della domanda

Il Titolare dell’Ufficio cui perviene la domanda, provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente, la responsabilità dell’istruttoria rivolta ad accertare l’esattezza dei dati in essa contenuti e ad acquisire elementi di valutazione di merito. Ove sia necessario, provvede alla richiesta, anche per le vie brevi, di elementi informativi e documentazione integrativa.
L’Ente deve altresì raccordarsi, per quanto riguarda iniziative di particolare interesse, con eventuali altre iniziative analoghe proposta da enti pubblici quali Provincia e Comune.
Completata l'Istruttoria, il dirigente ne espone le risultanze ed inoltra la pratica al Segretario Generale affinché la proponga per l'inserimento nell'ordine del giorno della Giunta, che delibera, salvi casi di forza maggiore, prima dell'attuazione dell'iniziativa.

Art. 6
Adozione della delibera di concessione del contributo

L'ammissione al contributo e l'ammontare dello stesso sono decisi dalla Giunta camerale nei limiti delle somme stanziate e nel rispetto delle condizioni indicate dal presente Regolamento.
La deliberazione deve essere motivata. In particolare, la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e di diritto del provvedimento adottato. Pertanto, nelle premesse della deliberazione, deve in primo luogo essere indicato, in ordine cronologico la sequenza dei fatti: data della domanda e suoi contenuti, istruttoria compiuta e risultanze emerse.
Deve essere in particolare valutata l'ammissibilità della richiesta nel quadro delle linee programmatiche approvate dal Consiglio e dei compiti istituzionali di promozione dell'economia locale e del programma degli interventi promozionali redatto dalla Giunta camerale
Va infine verificata l'osservanza dei criteri e delle modalità predeterminati per la concessione di contributi.

Il dispositivo del provvedimento deve indicare:

1. il soggetto beneficiario, la percentuale di spesa ammissibile che il contributo non può in ogni caso superare e l'importo massimo del contributo stesso;
2. la precisazione che la liquidazione del contributo e la sua erogazione sono comunque subordinate alla presentazione del rendiconto analitico e completo delle entrate e delle spese dell'iniziativa, nonché all'esibizione dei documenti di cui al successivo articolo;
3. eventuali ulteriori condizioni a cui è da intendersi subordinata l'erogazione, come la
4. nomina di rappresentanti camerali in seno a comitati operativi, la pubblicità del patrocinio e del finanziamento camerale e, in genere, ogni elemento che verrà ritenuto utile ai fini del pieno assolvimento delle funzioni istituzionali dell'Ente.

Il contributo è erogato in regime “de minimis” ai sensi della comunicazione della Commissione C.E. n. 96/c/68/06

Art. 7
Controllo, erogazione e verifica

La Segreteria Generale dà comunicazione scritta al soggetto interessato dell'intervenuta adozione della deliberazione in ordine al contributo, precisandone, in caso di accoglimento, il contenuto e le condizioni ed invitandolo a trasmettere, entro 90 giorni all'Ufficio competente, la seguente documentazione:

1. una relazione sullo svolgimento dell'iniziativa, corredata da idonea documentazione, nella quale siano evidenziati i risultati positivi che si sono determinati sul piano della promozione economica della provincia;
2. il rendiconto analitico delle entrate realizzate per qualunque titolo e natura o comunque accertate, nonché delle spese sostenute al netto di IVA, se soggettivamente detraibile, redatto su carta intestata e debitamente sottoscritto;
3. documenti giustificativi delle spese in originale o copia conforme all'originale;
4. la documentazione atta a stabilire la natura dell'iniziativa, ai fini delle ritenute fiscali dovute in base alle norme vigenti;
5. indicazione delle modalità di pagamento delle spese;
6. documentazione attestante la pubblicità del patrocinio e del finanziamento camerale;
7. dichiarazione aiuti “de minimis”;
8. dichiarazione con la quale si attesti che il soggetto richiedente non ha ottenuto contributi o altre agevolazioni da Enti pubblici o privati, per un importo superiore al 100% della spesa sostenuta per la medesima iniziativa.

La mancata produzione della documentazione entro 90 giorni dalla richiesta dell’Ufficio, si intende quale rinuncia al contributo. In tal caso il Segretario Generale, con sua determinazione, dispone la revoca della concessione e la conseguente cancellazione dell'impegno.
Qualora la documentazione risultasse incompleta o si rendesse necessaria di una ulteriore richiesta di chiarimenti, il dirigente provvede a darne comunicazione scritta all'interessato fissando un ulteriore termine di 60 giorni.
Decorso tale termine il dirigente definirà la pratica sulla base della documentazione acquisita.
Qualora le spese rendicontate ed ammissibili risultino inferiori a quelle preventivate, il contributo concesso verrà, in sede di liquidazione, proporzionalmente ridotto.

La pratica è invece sottoposta dal dirigente, con il proprio parere, al riesame della Giunta, ove l'iniziativa realizzata si sia discostata da quella preventivata o in ogni caso di inosservanza di eventuali direttive di natura operativa impartite dall'Ente camerale.
La Camera si riserva l’opportunità di verificare, nel corso di svolgimento dell’iniziativa, l’efficacia dell’attività medesima in relazione all’obiettivo proposto.

Art. 8
Iniziative di carattere localistico

Nell'ambito dei compiti istituzionali dell’Ente, la Giunta potrà assumere provvedimenti di concessione di contributi a favore di manifestazioni promosse dai Comuni della provincia, fino ad un massimo di € 1.032,91.
Il pagamento avverrà solo dopo aver acquisito una relazione sull’attività svolta e un prospetto finanziario delle spese sostenute sottoscritti dal Sindaco.

Art. 9
Assunzione o rifusione di oneri specifici

La Camera può stabilire interventi nella forma di assunzione di alcuni oneri connessi ad iniziative promosse ed organizzate da organismi pubblici e privati, mediante pagamento diretto di corrispettivi inerenti l'acquisizione di beni e servizi.
L'intervento può inoltre prevedere l'erogazione di un contributo per la rifusione di una o più spese indicate specificatamente nel preventivo dell'iniziativa fornito dal richiedente.
Gli interventi di cui al presente articolo devono comunque avvenire nel rispetto delle modalità di cui al presente regolamento.

Art. 10
Esclusioni e compatibilità

Sono inammissibili le domande presentate da:

1. imprese che non siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
2. imprese sottoposte a procedure concorsuali
3. Soggetti che rientrano nell’elenco di cui alla L.575/65, art. 10.

Art. 11
Concessione contributi a favore di ditte che partecipano a manifestazioni fieristiche a carattere sovracomunale

La Camera di Commercio I.A.A. di Caltanissetta concede un contributo a tutte quelle ditte che intendono partecipare a manifestazioni fieristiche a carattere sovracomunale.
Dette manifestazioni devono risultare iscritte in un apposito calendario, debitamente approvato dagli Organi competenti.

Art. 12
Misura del contributo

La misura del contributo è pari al 50% delle spese documentate di viaggio del titolare o di un suo delegato, comprese le spese di vitto ed alloggio, e del trasporto di materiale di campionatura sostenute dalla ditta.
Restano escluse le altre spese (noleggio auto, taxi, stands e box espositivi, consumazioni varie etc...)

Il beneficio, che non può superare, in ogni caso, l’importo massimo di € 1.549,37 per ogni manifestazione, potrà essere erogato fino al limite di disponibilità finanziaria iscritta in bilancio.

Art. 13
Soggetti beneficiari del contributo

Possono accedere ai benefii, tutte quelle ditte che operano nel territorio della provincia di Caltanissetta, che risultino iscritte nel Registro delle Imprese, che siano in regola con il pagamento del tributo camerale.

Art. 14
Domanda e documentazione

Le domande d’ammissione devono pervenire alla Camera, entro il termine “perentorio” di giorni 30 dalla realizzazione della manifestazione.
All’istanza si deve allegare:

1. Una relazione tecnica sull’attività e l’obiettivo che l’impresa intende realizzare, partecipando alla manifestazione;
2. Un piano finanziario analitico, debitamente firmato, delle entrate ed uscite previste per l’iniziativa; e riportare eventuali contributi richiesti ad altri Enti.

Art. 15
Liquidazione degli interventi finanziari

La Segreteria Generale dà comunicazione scritta al soggetto interessato dell'intervenuta adozione della deliberazione in ordine al contributo, precisandone, in caso di accoglimento, il contenuto e le condizioni ed invitandolo a trasmettere, entro 90 giorni all'Ufficio competente, la seguente documentazione:

1. una relazione dettagliata sullo svolgimento della manifestazione
2. il rendiconto analitico delle entrate realizzate per qualunque titolo e natura o comunque accertate, nonché delle spese sostenute al netto di IVA, se soggettivamente detraibile, redatto su carta intestata e debitamente sottoscritto;
3. documenti giustificativi delle spese in originale o copia conforme all'originale;
4. attestazione di effettiva partecipazione alla manifestazione e per “tutta la sua durata”, che la ditta dovrà richiedere al soggetto organizzatore della fiera;
5. dichiarazione resa dal legale rappresentante, con la quale si attesti che la ditta non ha percepito altri contributi e/o sussidi da altri Enti o organismi pubblici e/o privati, relativamente alle spese sostenute.

La mancata produzione della documentazione si intende quale rinuncia al contributo. In tal caso, il Segretario Generale, con sua determinazione, dispone la revoca della concessione e la conseguente cancellazione dell’impegno.
Qualora la documentazione si presenti incompleta o necessiti di chiarimenti, il dirigente provvede a darne comunicazione scritta all’interessato, fissando un ulteriore termine di 60 giorni, decorsi i quali il dirigente definirà la pratica, sulla scorta della documentazione acquisita.

Art. 16
Integrazioni al Regolamento

Per quanto non espressamente stabilito dal presente Regolamento, la Giunta camerale può, osservando le procedure stabilite dalla legge, disciplinare specifiche questioni in materia di concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e ausilii finanziari, purchè le decisioni adottate non contrastino con le disposizioni del presente regolamento e non comportino modificazioni dello stesso.

Si ritengono abrogati:

a) il Regolamento approvato con provvediemnto camerale n. 59 del 8/4/91;
b) il Regolamento approvato con provvedimento n. 41 del 07/04/1999;
c) il disciplinare approvato con delibera n. 79 dell’1/8/2002.


Per ulteriori informazioni, rivolgersi a
UFFICIO RAGIONERIA
- Dott. Giuseppe Sbriziolo - Dirigente
Tel 0934530627
e-mail giuseppe.sbriziolo@cl.camcom.it
- Sig. Anselmo Ubbrìaco - Istruttore direttivo
Tel 0934530630
e-mail anselmo.ubbriaco@cl.camcom.it


Inoltre, per garantire un continuo aggiornamento del sistema imprenditoriale, numerosissime sono le informazioni fornite dalle Camere di Commercio su disposizioni normative e legislative e sulle possibilità di accesso ad agevolazioni e finanziamenti.

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