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ITALIANEXPO IRAQ 2008
INTERVENTI
PROMOZIONALI
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
Art.1
Criteri generali
La Camera di Commercio I.A.A. di Caltanissetta, in
richiamo ai principi contenuti nella Circolare Ministeriale
n. 3238/c del 04/03/91, a norma dell'art.2, comma 1,
della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e all’art.
2 della L.R. 29/95, conformemente a quanto previsto
dallo Statuto, contribuisce alla realizzazione di iniziative
aventi per scopo l'incremento della produzione ed il
miglioramento delle condizioni economiche e sociali
della provincia nel rispetto del principio di sussidiarietà.
In assolvimento a tale funzione, l'Ente camerale inserisce
annualmente nel proprio bilancio adeguati stanziamenti
per interventi relativi a:
- partecipazione ad iniziative economiche promosse da
Associazioni di categoria degli imprenditori e dei consumatori
o da soggetti pubblici congiuntamente ad una o più
delle predette associazioni;
- attuazione di iniziative di sostegno delle imprese
per il raggiungimento di obbiettivi di sviluppo economico,
per le quali i criteri generali di intervento sono fissati
nel presente regolamento.
L'Ente camerale realizza i propri interventi tenendo
conto dei seguenti criteri generali:
- sostenere le iniziative supportate da una adeguata
progettazione, che prevedano tempi certi di realizzazione
e consentano all'Ente camerale di assoggettare l'attività
a controlli e verifiche anche periodiche, qualora ritenuto
opportuno;
- privilegiare le azioni interessanti più settori
economici;
- dare la priorità ad iniziative che si inseriscano
in programmi di sviluppo rispetto ad iniziative di carattere
sporadico ed occasionale;
- privilegiare le iniziative che abbiano incidenza diretta
e duratura sul sistema economico provinciale rispetto
a quelle che abbiano riflessi indiretti o soltanto temporanei;
- sostenere prioritariamente le iniziative che abbiano
lo scopo di fornire servizi di interesse comune degli
operatori.
Art.2
Soggetti beneficiari che possono accedere ai finanziamenti
della Camera
Enti ed organismi privati portatori di interessi diffusi
e collettivi del sistema delle imprese o componenti
del tessuto sociale, quali Associazioni di imprenditori,
Consorzi di imprese, Associazioni dei Consumatori;
Enti pubblici ed organismi a prevalente capitale pubblico
per progetti condivisi nell'interesse dell'economia
provinciale;
imprese, professionisti e cittadini in relazione a progetti
ed interventi di rilevante impatto per le imprese della
provincia, in conformità al presente regolamento.
Non possono, in nessun caso, essere beneficiari di
finanziamenti della Camera, a qualsiasi titolo:
1. i partiti politici e le associazioni agli stessi
collegate;
2. gli organi di comunicazione di massa e di stampa;
3. le iniziative ed i progetti già realizzati
anche solo parzialmente;
4. le iniziative finalizzate al solo funzionamento degli
Enti ed organismi richiedenti;
5. le iniziative alle quali non sia garantito l'accesso
a tutte le imprese operanti nel settore specifico, indipendentemente
dall'appartenenza a tale organismo.
Art.3
Linee programmatiche
I singoli provvedimenti di Giunta riguardanti la concessione
di contributi dovranno avere come punto di riferimento
le linee programmatiche approvate annualmente dal Consiglio.
Gli interventi di supporto finanziario terranno conto
dei seguenti fattori: risorse disponibili rapportate
alla previsione di richiesta nell'anno; esigenze prioritarie
di miglioramento strutturale del sistema economico locale
e delle sue componenti settoriali;
situazione congiunturale dei settori economici provinciali;
indirizzi della politica economica governativa e regionale.
Per iniziative di rilievo interessanti gran numero di
soggetti dovranno essere adottate adeguate forme di
pubblicità.
Art. 4
Richieste di contributo
I soggetti di cui all’art. 2, che intendono ottenere
contributi di qualsiasi genere per il sostegno di una
iniziativa rilevante ai fini della promozione dell'economia
provinciale devono presentare preventiva domanda alla
Camera di Commercio, entro il termine perentorio di
30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
La domanda, sottoscritta dal responsabile dell'organismo
promotore dell'iniziativa o dal legale rappresentante
dell'Ente, deve contenere:
1. la denominazione, la sede e l'eventuale Partita
IVA del soggetto richiedente ovvero del soggetto incaricato
dal richiedente della gestione dell'iniziativa, al quale
liquidare l'eventuale contributo;
2. una illustrazione dell'iniziativa per la quale si
chiede il contributo;
3. il piano finanziario, debitamente firmato, delle
entrate e delle spese previste per l'iniziativa; detto
piano deve essere redatto in forma analitica e deve
contenere, tra le entrate, i contributi richiesti ad
altri Enti pubblici ed i proventi dell'iniziativa (per
qualunque titolo e natura);
4. la misura del contributo richiesto all'Ente camerale,
che non potrà eccedere il 50% del totale dei
costi previsti per l'iniziativa, e che comunque potrà
dar luogo, al massimo, al pareggio tra entrate e uscite
a consuntivo, sempre nel rispetto del 50%.
Nella spesa ammessa a contributo, al netto di IVA se
soggettivamente detraibile, potranno rientrare solo
quelle voci che siano chiaramente e specificatamente
imputabili all'iniziativa, da comprovare successivamente
con regolari giustificativi di spesa. Le spese generali
(energia elettrica, telefoniche ...) saranno riconosciute
nella misura massima del 15% degli oneri documentati.
Saranno invece escluse quelle spese che, per il loro
palese carattere di marginalità o voluttuarietà,
siano chiaramente da ritenersi di scarsa o nessuna utilità
ai fini dello svolgimento dell'iniziativa stessa:
I soggetti richiedenti sono tenuti a fornire tutti gli
elementi informativi e di valutazione, nonché
la documentazione, che si rendessero necessari in sede
di istruttoria sotto pena di inammissibilità
del beneficio.
Art. 5
Istruttoria della domanda
Il Titolare dell’Ufficio cui perviene la domanda,
provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente,
la responsabilità dell’istruttoria rivolta
ad accertare l’esattezza dei dati in essa contenuti
e ad acquisire elementi di valutazione di merito. Ove
sia necessario, provvede alla richiesta, anche per le
vie brevi, di elementi informativi e documentazione
integrativa.
L’Ente deve altresì raccordarsi, per quanto
riguarda iniziative di particolare interesse, con eventuali
altre iniziative analoghe proposta da enti pubblici
quali Provincia e Comune.
Completata l'Istruttoria, il dirigente ne espone le
risultanze ed inoltra la pratica al Segretario Generale
affinché la proponga per l'inserimento nell'ordine
del giorno della Giunta, che delibera, salvi casi di
forza maggiore, prima dell'attuazione dell'iniziativa.
Art. 6
Adozione della delibera di concessione del contributo
L'ammissione al contributo e l'ammontare dello stesso
sono decisi dalla Giunta camerale nei limiti delle somme
stanziate e nel rispetto delle condizioni indicate dal
presente Regolamento.
La deliberazione deve essere motivata. In particolare,
la motivazione deve indicare i presupposti di fatto
e di diritto del provvedimento adottato. Pertanto, nelle
premesse della deliberazione, deve in primo luogo essere
indicato, in ordine cronologico la sequenza dei fatti:
data della domanda e suoi contenuti, istruttoria compiuta
e risultanze emerse.
Deve essere in particolare valutata l'ammissibilità
della richiesta nel quadro delle linee programmatiche
approvate dal Consiglio e dei compiti istituzionali
di promozione dell'economia locale e del programma degli
interventi promozionali redatto dalla Giunta camerale
Va infine verificata l'osservanza dei criteri e delle
modalità predeterminati per la concessione di
contributi.
Il dispositivo del provvedimento deve indicare:
1. il soggetto beneficiario, la percentuale di spesa
ammissibile che il contributo non può in ogni
caso superare e l'importo massimo del contributo stesso;
2. la precisazione che la liquidazione del contributo
e la sua erogazione sono comunque subordinate alla presentazione
del rendiconto analitico e completo delle entrate e
delle spese dell'iniziativa, nonché all'esibizione
dei documenti di cui al successivo articolo;
3. eventuali ulteriori condizioni a cui è da
intendersi subordinata l'erogazione, come la
4. nomina di rappresentanti camerali in seno a comitati
operativi, la pubblicità del patrocinio e del
finanziamento camerale e, in genere, ogni elemento che
verrà ritenuto utile ai fini del pieno assolvimento
delle funzioni istituzionali dell'Ente.
Il contributo è erogato in regime “de
minimis” ai sensi della comunicazione della Commissione
C.E. n. 96/c/68/06
Art. 7
Controllo, erogazione e verifica
La Segreteria Generale dà comunicazione scritta
al soggetto interessato dell'intervenuta adozione della
deliberazione in ordine al contributo, precisandone,
in caso di accoglimento, il contenuto e le condizioni
ed invitandolo a trasmettere, entro 90 giorni all'Ufficio
competente, la seguente documentazione:
1. una relazione sullo svolgimento dell'iniziativa,
corredata da idonea documentazione, nella quale siano
evidenziati i risultati positivi che si sono determinati
sul piano della promozione economica della provincia;
2. il rendiconto analitico delle entrate realizzate
per qualunque titolo e natura o comunque accertate,
nonché delle spese sostenute al netto di IVA,
se soggettivamente detraibile, redatto su carta intestata
e debitamente sottoscritto;
3. documenti giustificativi delle spese in originale
o copia conforme all'originale;
4. la documentazione atta a stabilire la natura dell'iniziativa,
ai fini delle ritenute fiscali dovute in base alle norme
vigenti;
5. indicazione delle modalità di pagamento delle
spese;
6. documentazione attestante la pubblicità del
patrocinio e del finanziamento camerale;
7. dichiarazione aiuti “de minimis”;
8. dichiarazione con la quale si attesti che il soggetto
richiedente non ha ottenuto contributi o altre agevolazioni
da Enti pubblici o privati, per un importo superiore
al 100% della spesa sostenuta per la medesima iniziativa.
La mancata produzione della documentazione entro 90
giorni dalla richiesta dell’Ufficio, si intende
quale rinuncia al contributo. In tal caso il Segretario
Generale, con sua determinazione, dispone la revoca
della concessione e la conseguente cancellazione dell'impegno.
Qualora la documentazione risultasse incompleta o si
rendesse necessaria di una ulteriore richiesta di chiarimenti,
il dirigente provvede a darne comunicazione scritta
all'interessato fissando un ulteriore termine di 60
giorni.
Decorso tale termine il dirigente definirà la
pratica sulla base della documentazione acquisita.
Qualora le spese rendicontate ed ammissibili risultino
inferiori a quelle preventivate, il contributo concesso
verrà, in sede di liquidazione, proporzionalmente
ridotto.
La pratica è invece sottoposta dal dirigente,
con il proprio parere, al riesame della Giunta, ove
l'iniziativa realizzata si sia discostata da quella
preventivata o in ogni caso di inosservanza di eventuali
direttive di natura operativa impartite dall'Ente camerale.
La Camera si riserva l’opportunità di verificare,
nel corso di svolgimento dell’iniziativa, l’efficacia
dell’attività medesima in relazione all’obiettivo
proposto.
Art. 8
Iniziative di carattere localistico
Nell'ambito dei compiti istituzionali dell’Ente,
la Giunta potrà assumere provvedimenti di concessione
di contributi a favore di manifestazioni promosse dai
Comuni della provincia, fino ad un massimo di €
1.032,91.
Il pagamento avverrà solo dopo aver acquisito
una relazione sull’attività svolta e un
prospetto finanziario delle spese sostenute sottoscritti
dal Sindaco.
Art. 9
Assunzione o rifusione di oneri specifici
La Camera può stabilire interventi nella forma
di assunzione di alcuni oneri connessi ad iniziative
promosse ed organizzate da organismi pubblici e privati,
mediante pagamento diretto di corrispettivi inerenti
l'acquisizione di beni e servizi.
L'intervento può inoltre prevedere l'erogazione
di un contributo per la rifusione di una o più
spese indicate specificatamente nel preventivo dell'iniziativa
fornito dal richiedente.
Gli interventi di cui al presente articolo devono comunque
avvenire nel rispetto delle modalità di cui al
presente regolamento.
Art. 10
Esclusioni e compatibilità
Sono inammissibili le domande presentate da:
1. imprese che non siano in regola con il pagamento
del diritto annuale;
2. imprese sottoposte a procedure concorsuali
3. Soggetti che rientrano nell’elenco di cui alla
L.575/65, art. 10.
Art. 11
Concessione contributi a favore di ditte che partecipano
a manifestazioni fieristiche a carattere sovracomunale
La Camera di Commercio I.A.A. di Caltanissetta concede
un contributo a tutte quelle ditte che intendono partecipare
a manifestazioni fieristiche a carattere sovracomunale.
Dette manifestazioni devono risultare iscritte in un
apposito calendario, debitamente approvato dagli Organi
competenti.
Art. 12
Misura del contributo
La misura del contributo è pari al 50% delle
spese documentate di viaggio del titolare o di un suo
delegato, comprese le spese di vitto ed alloggio, e
del trasporto di materiale di campionatura sostenute
dalla ditta.
Restano escluse le altre spese (noleggio auto, taxi,
stands e box espositivi, consumazioni varie etc...)
Il beneficio, che non può superare, in ogni
caso, l’importo massimo di € 1.549,37 per
ogni manifestazione, potrà essere erogato fino
al limite di disponibilità finanziaria iscritta
in bilancio.
Art. 13
Soggetti beneficiari del contributo
Possono accedere ai benefii, tutte quelle ditte che
operano nel territorio della provincia di Caltanissetta,
che risultino iscritte nel Registro delle Imprese, che
siano in regola con il pagamento del tributo camerale.
Art. 14
Domanda e documentazione
Le domande d’ammissione devono pervenire alla
Camera, entro il termine “perentorio” di
giorni 30 dalla realizzazione della manifestazione.
All’istanza si deve allegare:
1. Una relazione tecnica sull’attività
e l’obiettivo che l’impresa intende realizzare,
partecipando alla manifestazione;
2. Un piano finanziario analitico, debitamente firmato,
delle entrate ed uscite previste per l’iniziativa;
e riportare eventuali contributi richiesti ad altri
Enti.
Art. 15
Liquidazione degli interventi finanziari
La Segreteria Generale dà comunicazione scritta
al soggetto interessato dell'intervenuta adozione della
deliberazione in ordine al contributo, precisandone,
in caso di accoglimento, il contenuto e le condizioni
ed invitandolo a trasmettere, entro 90 giorni all'Ufficio
competente, la seguente documentazione:
1. una relazione dettagliata sullo svolgimento della
manifestazione
2. il rendiconto analitico delle entrate realizzate
per qualunque titolo e natura o comunque accertate,
nonché delle spese sostenute al netto di IVA,
se soggettivamente detraibile, redatto su carta intestata
e debitamente sottoscritto;
3. documenti giustificativi delle spese in originale
o copia conforme all'originale;
4. attestazione di effettiva partecipazione alla manifestazione
e per “tutta la sua durata”, che la ditta
dovrà richiedere al soggetto organizzatore della
fiera;
5. dichiarazione resa dal legale rappresentante, con
la quale si attesti che la ditta non ha percepito altri
contributi e/o sussidi da altri Enti o organismi pubblici
e/o privati, relativamente alle spese sostenute.
La mancata produzione della documentazione si intende
quale rinuncia al contributo. In tal caso, il Segretario
Generale, con sua determinazione, dispone la revoca
della concessione e la conseguente cancellazione dell’impegno.
Qualora la documentazione si presenti incompleta o necessiti
di chiarimenti, il dirigente provvede a darne comunicazione
scritta all’interessato, fissando un ulteriore
termine di 60 giorni, decorsi i quali il dirigente definirà
la pratica, sulla scorta della documentazione acquisita.
Art. 16
Integrazioni al Regolamento
Per quanto non espressamente stabilito dal presente
Regolamento, la Giunta camerale può, osservando
le procedure stabilite dalla legge, disciplinare specifiche
questioni in materia di concessione di contributi, sovvenzioni,
sussidi e ausilii finanziari, purchè le decisioni
adottate non contrastino con le disposizioni del presente
regolamento e non comportino modificazioni dello stesso.
Si ritengono abrogati:
a) il Regolamento approvato con provvediemnto camerale
n. 59 del 8/4/91;
b) il Regolamento approvato con provvedimento n. 41
del 07/04/1999;
c) il disciplinare approvato con delibera n. 79 dell’1/8/2002.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi a
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- Dott. Giuseppe Sbriziolo - Dirigente
Tel 0934530627
e-mail giuseppe.sbriziolo@cl.camcom.it
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sistema imprenditoriale, numerosissime sono le informazioni
fornite dalle Camere di Commercio su disposizioni normative
e legislative e sulle possibilità di accesso
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